Tutti i professionisti che gestiscono una farmacia rivestono un ruolo ed erogano un servizio importantissimo per la collettività, ma proprio per la centralità della professione, questa non è esente da rischi.
Infatti, a prescindere dall’impegno e dall’attenzione che il farmacista può mettere nel suo lavoro, possono comunque capitare degli imprevisti con i quali vengono arrecati involontariamente danni agli altri.
Un cliente ad esempio inciampa mentre si trova nel negozio e si rompe una gamba, oppure il farmacista non interpreta correttamente la dicitura di una prescrizione o non conserva nel modo corretto un medicinale.
Questi sono solo alcuni esempi dei tanti possibili rischi che possono capitare a un farmacista, eventi che se succedono, possono mettere a rischio il suo patrimonio personale per le onerose richieste di indennizzo che la parte danneggiata può avanzare.
Anche per un farmacista è possibile comunque operare serenamente con la stipula di una polizza di responsabilità civile professionale che fa intervenire la compagnia di assicurazione, nel momento in cui si possano verificare involontariamente dei danni a terzi.
A quali garanzie prestare attenzione prima di scegliere una polizza a tutela del lavoro del Farmacista?
Consigliamo subito a qualsiasi farmacista di non fermarsi mai a valutare un’assicurazione professionale unicamente basandosi sul prezzo.
Il costo di qualsiasi assicurazione dipende da molti fattori: dalle garanzie di copertura scelte nonché dal massimale, ossia la cifra massima per la quale ci si vuole proteggere.
In ambito assicurativo, costi di polizza bassi in genere corrispondono a soluzioni di tutela fortemente limitanti.
Di seguito i nostri suggerimenti per valutare al meglio una polizza di responsabilità civile professionale per il farmacista.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI: CLIENTI, FORNITORI E DIPENDENTI
È questa un’essenziale garanzia che deve essere compresa nella polizza che si sta per sottoscrivere.
Il farmacista infatti è comunque responsabile di ciò che ha in custodia, compresa la proprietà di apparecchi medicali che vengono dati in uso ad altri, e anche a quello che può accadere anche ai clienti quando si trovano dentro al suo locale.
La responsabilità civile verso terzi deve poter tutelare anche da errori involontari compiuti nella gestione o interpretazione di farmaci, preparati galenici, prodotti omeopatici, di tipo SOP e OTC venduti anche senza prescrizione medica.
Una buona polizza per questa garanzia deve espressamente dichiarare di tutelare il farmacista per danni ai clienti anche per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose anche provocati dai suoi dipendenti.
Deve altresì contemplare gli eventuali danni che si possono arrecare nel trattare i dati personali dei clienti, nonché la possibile perdita di documenti.
Allo stesso modo una buona assicurazione professionale per il farmacista, se questo ha dei dipendenti, deve prevedere un’opportuna garanzia RCO, la tutela che copre i danni provocati dal datore di lavoro assicurato ai propri dipendenti, compresa l’eventuale azione di rivalsa esperita dall’Inail o per eventuali malattie professionali.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I FARMACISTI DIPENDENTI DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
Quando si parla di farmacisti, si pensa subito al professionista che per lo più lavora presso strutture private; d’ altro canto va ricordato che in Italia la figura del farmacista, detto anche “speziale”, iniziò ad affermarsi dal XIII secolo come professionista autonomo, grazie soprattutto alla volontà dell’imperatore Federico II di Svevia che per primo differenziò, separò e regolamentò l’attività del medico da quella del farmacista, proibendone ogni forma di associazione.
Oggi su una popolazione di circa 128.000 farmacisti secondo le più recenti statistiche, circa 5000 però sono farmacisti ospedalieri, quindi dipendenti del sistema sanitario nazionale.
Del resto, la carriera nelle strutture sanitarie/ospedali pubblici è uno degli sbocchi possibili per chi si laurea in farmacia, accanto allo sbocco del privato.
Per chi svolge la professione dello speziale da dipendente pubblico nel sottoscrivere la polizza deve altresì controllare che, oltre alla responsabilità civile verso terzi, sia indicata anche la garanzia di copertura specifica per chi lavora per le strutture pubbliche.
Il dirigente farmacista di Aziende del S.S.N., Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Strutture Sanitarie accreditate, Università, Ministeri ed Enti ad essi collegati, ed altre istituzioni pubbliche del S.S.N, come tutti i dipendenti pubblici, può incorrere nella responsabilità amministrativa e contabile se crea un danno patrimoniale alle casse dello stato. In tal caso è sottoposto al giudizio della Corte dei Conti che, se lo ritiene colpevole, lo condanna a risarcire di tasca propria la perdita erariale arrecata.
Solo l’essere in possesso di una polizza che tuteli il farmacista pubblico anche da questa eventualità gli può permettere di vivere serenamente la sua professione.
Consigliamo anche di aggiungere una polizza specifica per la tutela legale: la normale assicurazione di RC professionale non copre tutte le spese legali qualora un cliente danneggiato trascini il farmacista in tribunale: l’aggiunta di un’assicurazione di tutela legale provvede a risarcire, senza intaccare il patrimonio del farmacista trascinato in aula, tutte le spese processuali e peritali nonché quelle destinate agli avvocati.
Su assaperlo.com, il progetto digitale di Assigeco dedicato al mondo retail del privato e professionista, è disponibile una soluzione completa tra le più ricercate del mercato e a marchio LLOYD’S per la tutela del farmacista sia che operi da privato che da dipendente pubblico.
È possibile visionare qui l’assicurazione di responsabilità civile professionale per il farmacista, nonché la soluzione di tutela legale sia per chi opera da libero professionista che da dipendente pubblico.
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