Ormai tutti lo conoscono: il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (34/2020) che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi antisismici, di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture.
Queste nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
Quali le tipologie edilizie che possono usufruire dell’agevolazione?
- Condomìni
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Il Superbonus rappresenta un’importante iniziativa del governo italiano per cercare di dare un forte impulso a un ambito strategico per il nostro paese, come quello dell’edilizia.
Questa agevolazione fiscale non costituisce solo un vantaggio per i proprietari di immobili, che potranno usufruire di una detrazione fiscale pari al 110% della spesa sostenuta, come si potrebbe pensare prestando fede a una superficiale analisi.
Rappresenta soprattutto una considerevole opportunità di rilancio per i professionisti di ambito tecnico edile, che, a fronte di un aumento di lavoro, ora si troveranno a dover rilasciare attestazioni/asseverazioni per gli immobili da ristrutturare, rientranti nell’agevolazione del Superbonus.
Senza asseverazione infatti, non viene concesso alcun Superbonus a nessuno.
È chiaro che, in questo panorama, il ruolo centrale e strategico viene svolto dai professionisti tecnici del settore edile che tornano più di prima alla ribalta.
È innegabile che proprio a loro viene chiesto ora uno sforzo notevole, sia per comprendere la normativa, spesso di non immediata interpretazione, che per portare a compimento tutta una serie di adempimenti necessari che sono più numerosi e complessi di quelli richiesti per gli altri bonus fiscali.
È naturale intuire anche lo stato di ansia che il professionista edile può nutrire per questo modo di procedere, in quanto su di lui non ricadono da adesso in avanti, solo maggiori incombenze.
Il comma 14 dell’art- 119 stabilisce infatti, in via autonoma, anche pesanti sanzioni penali e amministrative, che possono arrivare fino a 15.000 euro, a carico di quei professionisti come ingegneri, architetti, geometri o periti, che commettano errori o negligenze nel rilascio delle attestazioni.
L’unico modo per poter vivere serenamente questa opportunità di rilancio economico è quindi, per chi svolge questo tipo di lavoro, dotarsi di una polizza assicurativa di responsabilità civile che tra l’altro è anche un obbligo di legge.
Lo stato italiano ci tiene a tutelare sé stesso e i suoi cittadini da sempre.
Con il decreto RILANCIO impone all’asseverante di avere una polizza di RC Professionale che comprenda le finalità di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020, con massimale da adeguarsi alla quantità delle attestazioni o delle asseverazioni tecniche rilasciate, comunque non inferiore a 500 mila euro.
COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA TECNICO PER TUTELARE IL SUO PATRIMONIO E I SUOI CLIENTI?
È importantissimo quindi che il professionista conosca esattamente cosa copre la sua attuale assicurazione di RC Professionale e quali opportunità gli offre il mercato per poter svolgere in tutta serenità la sua attività, anche per i lavori che prevedono le agevolazioni del c.d. Superbonus 110%.
Il professionista che opera in questo campo deve innanzitutto verificare di essere in possesso di una polizza nella forma ALL RISK, avendo cura di verificare che l’attività svolta non sia oggetto di esclusione, visto che non è detto che questa formula tuteli l’assicurato per qualsiasi contestazione.
È necessario, pertanto, affidarsi a strutture serie in ambito assicurativo, onde incappare in spiacevoli sorprese.
LA RIVOLUZIONARIA POLIZZA A COPERTURA DEI LAVORI CON SUPERBONUS
La polizza ALL RISK offerta da ASSIGECO s.r.l., con possibilità di sottoscrizione anche interamente online, garantisce l’assicurato per tutti gli errori o omissioni commessi nell’esercizio dell’attività professionale, quindi anche per quelle derivanti dall’attività di asseverazione previste dal c.d. Superbonus 110%, ferme le esclusioni.
È quindi una polizza completa, con la sottoscrizione della quale il professionista può svolgere serenamente il proprio lavoro.
Assigeco è tra le principali e più note società indipendenti di brokeraggio assicurativo operanti in Italia e offre una gamma completa di soluzioni e servizi differenziati in base alle specifiche esigenze anche dei liberi professionisti, con particolare riguardo alla categoria di ingegneri, architetti, geometri e periti.
Oltre 50.000 professionisti edili sono divenuti clienti della società, per la serietà e l’elevata professionalità dimostrata in un ambito così delicato e particolare come quello assicurativo.
Assigeco agisce come “Wholesaler e Coverholder Lloyd’s”: i LLOYD’S sono la più famosa Corporation assicurativa a livello mondiale, attiva fin dal XVII° secolo, che offre le soluzioni più appropriate e affidabili per coprire tutti i rischi assicurativi della maggior parte dei professionisti.
Oltre alla polizza ALL RISK di Assigeco , una novità assoluta e unica nel panorama assicurativo italiano per liberi professionisti del settore edile è la c.d. POLIZZA SUPERBONUS 110% interamente conforme al comma 14 dell’art- 119: il professionista, a propria discrezione, può attivare questa polizza singolarmente o in aggiunta alla polizza ALL RISK di cui dispone.
Anche questa polizza può essere acquistata direttamente con un solo click.
Con questa rivoluzionaria formula, il professionista ha la possibilità di essere tutelato con coperture “ad hoc” per le asseverazioni legate al c.d. Superbonus 110%.
Questa polizza, che è unica sul mercato, ha un massimale pari al valore delle opere da asseverare con durata pari a quella dei lavori, fino a un massimo di 48 mesi.
Assigeco consiglia di ampliare comunque le garanzie delle polizze con la tutela legale, che permette, nel caso in cui il professionista venga coinvolto in questioni legali, il rimborso dei costi di consulenza e assistenza legale, la parcella dell’avvocato ed eventuali spese processuali.
Anche la tutela legale è disponibile, online, anche per studi di ingegneria e architettura.
IL PROFESSIONISTA TECNICO PUO’ DEDURRE IL PREMIO ASSICURATIVO?
Per i più sarà informazione scontata, ma vale la pena ribadirla anche per il Superbonus.
Il tecnico abilitato, che sia ingegnere, architetto, geometra, ecc. che rilascia l’asseverazione a fronte dei lavori che danno diritto al superbonus 110%, può dedurre dal reddito della propria attività professionale i premi pagati per l’assicurazione obbligatoria, prevista in questi casi dalla normativa di riferimento, in quanto trattasi di un costo “inerente” all’attività stessa.
Soltanto se il tecnico che rilascia l’asseverazione svolge il suo lavoro con regime forfettario non deduce i costi inerenti all’attività esercitata, salvo che si tratti di contributi previdenziali ed assistenziali assolti per obblighi di legge.
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Essendo la materia spesso non di semplice comprensione, Assigeco mette a disposizione comunque anche un servizio efficiente di assistenza clienti per rispondere a tutti i dubbi e le domande per tutti coloro che vogliono approfondire la tematica.
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