Il Superbonus 110% previsto dall’articolo 19 del decreto Rilancio (DL 34/2020, convertito dalla Legge N.77 del 17/07/2020) è senza dubbio un’opportunità considerevole per tutti coloro che vogliono riqualificare il proprio immobile, attuando lavori di efficientamento energetico e sismico ed usufruendo nel contempo della maxi-detrazione del 110%.
Per poter accedere a questa consistente agevolazione tuttavia, non è sufficiente trovare un’impresa disposta semplicemente a fare i lavori.
Prima di tutto serve uno studio di fattibilità e la prima prerogativa che non deve mancare per poter usufruire di qualsiasi agevolazione fiscale in tema di edilizia come anche per il Superbonus è la regolarità e la conformità, dal punto di vista urbanistico ed edile, dell’unità immobiliare oggetto di agevolazione.
È quindi necessaria una consulenza tecnica di ingegneri, architetti, termotecnici e non da ultimo commercialisti per un totale di ben 38 pratiche da depositare per avere accesso all’agevolazione fiscale.
Ogni passaggio se non è fatto in maniera coerente fa saltare il bonus, è quindi fondamentale cercare di evitare errori.
La normativa per le istanze di interventi edilizi su edifici esistenti prevede difatti che il tecnico incaricato della progettazione del nuovo intervento attesti la pre-esistenza del requisito della conformità urbanistica ed edilizia in capo all’unità immobiliare interessata.
Per quanto riguarda i condomini, la situazione è un po’ più complessa.
In risposta al problema pratico che il tecnico incaricato avrebbe dovuto verificare la regolarità di tutte le unità immobiliari di un condominio prima di poterne attestare la conformità, in sede di conversione del cosiddetto DL Agosto, è in corso di approvazione una modifica al DL Rilancio, grazie alla quale, per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni dei condomini, il tecnico abilitato dovrà verificare ed asseverare soltanto la legittimità della posizione urbanistica ed edile delle parti comuni su cui saranno effettuati gli interventi e non più anche su tutte le singole unità abitative che compongono il condominio.
In questa che potremo definire come una catena di responsabilità, le variabili di errore, anche in buona fede, possono essere molte.
Cosa succede in pratica se dopo qualche anno, l’Agenzia delle Entrate si accorge che i lavori non sono stati fatti a regola d’arte o che le pratiche consegnate sono sbagliate?
Il primo che viene chiamato a rispondere è il contribuente a cui il Fisco italiano non solo può richiedere indietro l’ammontare del Bonus, ma anche interessi e sanzioni che possono andare dal 100 al 200% della cifra di cui si è usufruito indebitamente.
Il processo al quale, per il Superbonus, sono chiamati i diversi attori che vi vogliono accedere, richiede molta attenzione.
Non è solo il contribuente che viene esposto ad accertamenti, ma anche gli stessi tecnici asseveratori.
I tecnici abilitati per l’agevolazione del Superbonus possono andare incontro a due rischi sostanziali.
A coloro che rilasciano attestazioni ed asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 fino a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Inoltre, il contribuente che è il soggetto beneficiario in primis del Superbonus, ha la possibilità di agire per vie legali contro lo stesso tecnico per ottenere il risarcimento del danno subito.
Per questo i professionisti tecnici devono per legge stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Le possibilità per gli asseveratori tecnici sono sostanzialmente due.
La prima è dotarsi o essere dotati di una polizza All Risk, tra cui ricordiamo tra le più complete del mercato quella offerta da Assigeco S.r.l, con possibilità di sottoscrizione anche interamente online, che garantisce l’assicurato per tutti gli errori o omissioni commessi nell’esercizio dell’attività professionale, anche per quelle derivanti dall’attività di asseverazione previste dal c.d. Superbonus 110%.
In alternativa, il professionista tecnico può attivare, in aggiunta o in alternativa alla sua polizza All Risk di cui è già dotato, la Polizza Superbonus 110% con formula stand alone, in modo tale da essere tutelato con coperture “ad hoc” per le asseverazioni legate all’agevolazione fiscale citata.
Se desideri avere dei consigli su come scegliere la tua RC professionale anche per il Superbonus 110% , puoi scaricare qui questa guida gratuita.