Superbonus 110%

Superbonus 110%: Controlli ENEA e Polizza di Assicurazione

Polizza di Assicurazione Professionale Superbonus 110% e Controlli ENEA - Blog Assaperlo
Polizza di Assicurazione Professionale Superbonus 110% e Controlli ENEA - Blog Assaperlo

Il Superbonus 110% previsto dall’art.119 del D.L. 34/2020 è una manovra molto importante in grado di portare ossigeno e rilancio al settore edile, strategico per il nostro paese.

Ad oggi prorogato fino al 2022, il Superbonus è una misura di politica industriale che incide verticalmente su un settore produttivo fondamentale del nostro Paese e in modo orizzontale, sull’enorme indotto che l’edilizia può generare.

Come è noto, di fatto, il Superbonus 110% consiste in una detrazione IRPEF/IRES del 110% sulle spese sostenute per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

Questa agevolazione, oltre a permettere un considerevole beneficio a coloro che decideranno di ristrutturare la propria casa secondo le regole previste, è anche un importante veicolo di valorizzazione del lavoro dei tecnici edili.

La concessione del Superbonus è infatti possibile solo a fronte di una preventiva e puntuale asseverazione da parte di tecnici abilitati: se si riscontrano errori, non viene concessa la maxi-agevolazione in capo al contribuente.

È noto, in particolare ai professionisti dell’edilizia (ingegneri, architetti, geometri e periti), che gli interventi previsti dal Superbonus sono di due tipi: trainanti e trainati.

Tra gli Interventi trainanti rientrano:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Anche i cosiddetti interventi “trainati“, a condizione che siano collegati a uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% come:

  • interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici (art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus 110% se finalizzati al risparmio energetico e devono assicurare nel loro complesso anche congiuntamente:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oggetto dei lavori;
  • se non possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Ad ogni modo, il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Inoltre, è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che:

  • l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti per l’intervento;
  • la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia di queste asseverazioni deve essere inviata all’ENEA, l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico, che effettuerà una serie di controlli documentali di quanto attestato dai professionisti.

Se da un lato, infatti, la maxi-agevolazione conferisce importanza al tecnico edile, dall’altro gli impone anche la massima precisione.

Ogni professionista edile coinvolto nel Superbonus, dovrà sempre tenere a mente, la concreta possibilità che sia effettuato un controllo sul suo lavoro, anche al termine dello stesso.

Le sanzioni va ricordato sono pesanti: eventuali omissioni, errori e documentazione non idonea possono far saltare il diritto al beneficio, con la conseguente restituzione dell’importo ricevuto, maggiorato di sanzioni e interessi fino al 200% della detrazione usufruita.

In caso di false asseverazioni, sono previste pene pecuniarie dai 2.000 ai 15.000 euro.

Inoltre, il contribuente che è il soggetto beneficiario in primis del Superbonus, ha la possibilità di agire per vie legali contro lo stesso tecnico, per ottenere il risarcimento del danno subìto per la contestazione che sarà mossa dallo Stato contro di lui.
Cosa sarà ispezionato di fatto dall’ENEA?

L’ENEA ha reso noto che saranno eseguite queste verifiche:

  • “a tappeto” sulle asseverazioni tecniche relative a lavori edilizi avviati prima del 1° luglio 2020;
  • a campione di natura “documentale” su un minimo del 5% delle asseverazioni annualmente depositate per i lavori avviati dopo il 1° luglio 2020;
  • in situ sul 10% delle istanze sottoposte a controllo documentale.

L’ENEA ha la competenza e l’autorità per esercitare il controllo su due macro ambiti documentali.
Una serie di ispezioni potranno essere fatte sui seguenti aspetti di natura amministrativo-tecnica:

  • diritto del beneficiario all’agevolazione;
  • condizioni dell’intervento;
  • dati tecnici sulla rispondenza degli interventi ai requisiti previsti;
  • tipologia di edificio tra quelle agevolabili;
  • congruità dei costi specifici degli interventi;
  • data, firma e timbro dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato;
  • richiamo nell’asseverazione agli artt. 47, 75 e 76 del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000;
  • dichiarazione con valore legale del tecnico abilitato per la ricezione delle comunicazioni.

Potranno inoltre essere richiesti controlli anche su due aspetti di natura assicurativa come:

  • massimale della polizza di assicurazione, adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
  • polizza di assicurazione corredata da società assicuratrice, numero della polizza, importo complessivo assicurato.

Il Superbonus 110% richiede pertanto massima attenzione sia nella stesura documentale di tutti i requisiti dell’edificio che si deve asseverare, che nella propria copertura assicurativa professionale, elemento di non minore importanza.

Come quindi si deve comportare un tecnico asseveratore per non incorrerre in sanzioni legate all’aspetto assicurativo?

La legge di bilancio del 30 dicembre 2020, n°178, pubblicata in Gazzetta ufficiale con supplemento N46/L ha finalmente chiarito anche questo aspetto.
“ …il tecnico asseveratore deve essere dotato di una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi ….purchè questa non preveda esclusioni relative all’attività di asseverazione e preveda un massimale non inferiore a 500.000 Euro SPECIFICO per il rischio di asseverazione di cui al presente comma,  DA INTEGRARE  a cura del professionista ove si renda necessario……Tra le polizze maggiormente diffuse e distribuite nel mondo dei tecnici edili, c’è la polizza All risk Lloyd’s di Assigeco s.r.l che assicura ad oggi , oltre 40.000 tecnici edili.
Questa assicurazione, essendo “All Risks”, garantisce, ferme le esclusioni, eventuali errori e/o omissioni derivanti dall’esercizio di tutte le attività previste dalle Leggi e Regolamenti che disciplinano la professione di Ingegnere/Architetto (comprese dunque le asseverazioni/attestazioni rilasciate ai sensi dell’art. 119 della L. 77 del 17 luglio 2020) e soddisfa anche pienamente le nuove misure dettate dalla Legge di Bilancio 2021 n.178 del 30/12/2020 che richiedono un massimale non inferiore ad Euro 500.000, SPECIFICO per il rischio di asseverazione.

Assigeco dà la possibilità infatti , per coloro che intendono optare per una polizza All Risks a copertura di lavori della maxi agevolazione, di poter emettere, in modalità online con un semplice clic e gratuitamente, un’appendice alla polizza All Risks, che destina in modo automatico al Superbonus il massimale di almeno 500.000 € per il totale dei lavori eseguiti durante il periodo di assicurazione.

La stessa funzionalità di poter emettere l’appendice dedicata al Superbonus è ovviamente disponibile anche per coloro che sono già in possesso di una polizza All Risks Assigeco/Lloyd’s e che intendono dedicare il massimale specifico alla maxi-agevolazione per il totale dei lavori eseguiti durante il periodo di assicurazione, legati al comma 14 dell’Art. 119 del D.L. 34/2020.

La polizza All Risks di Assigeco/Lloyd’s prevede una garanzia di retroattività illimitata, una postuma di 5 anni gratuita in caso di decesso, una ultrattività di 10 anni per cessazione attività e una ultrattività di anni 10 in caso di cessazione contratto da attivare contestualmente al pagamento del premio aggiuntivo indicato in polizza.

In alternativa a questa opzione, Assigeco, per coloro che desiderano avere una polizza specifica per i lavori del Superbonus, dà la possibilità di poter sottoscrivere una polizza “stand alone”Assigeco LLoyd’s, indipendente dalla polizza di responsabilità civile All Risks.

Con questa formula, il professionista è tutelato con una copertura “SPECIFICA” per le asseverazioni legate all’agevolazione fiscale Superbonus, indipendente dalla polizza di RC Professionale obbligatoria per la consueta attività professionale.

La polizza “stand alone” Superbonus 110% è offerta anche in forma digitale, con massimale pari al 100% del valore delle opere da asseverare e con durata pari a quella dei lavori, fino a un massimo di 48 mesi.

È disponibile nella formula con postuma da 8 o 10 anni da sottoscrivere contestualmente alla stipula della polizza.

Essendo la materia spesso non di semplice comprensione, Assigeco s.r.l. mette a disposizione comunque anche un servizio efficiente di assistenza clienti per rispondere a dubbi e domande per tutti coloro che vogliono approfondire la tematica; così come ha reso disponibile due apposite sezioni di FAQ , al fine di fornire chiarimenti il più esaustivi possibili nelle sezioni del sito dedicate sia alla polizza RC professionale di base che per quella specifica dedicata al Superbonus.


Per avere dei consigli e orientarti nel mondo assicurativo, per una scelta serena della tua polizza professionale, ti invitiamo a scaricare GRATUITAMENTE questa guida qui.

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