Dal 22 gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge 1/2026, che rivoluziona la responsabilità amministrativa contabile nella Pubblica Amministrazione. La novità principale? L’obbligo assicurativo personale per chi gestisce risorse pubbliche: non più una scelta prudenziale, ma un requisito di legge.
Chi è coinvolto
L’obbligo riguarda in particolare:
- Dirigenti e funzionari della sanità pubblica (ASL, aziende ospedaliere, enti del SSN)
- Medici con incarichi gestionali
- Direttori sanitari e dirigenti amministrativi
- Funzionari e dirigenti di Comuni, Province, Regioni ed enti locali
- Responsabili di procedimento amministrativo
- Gestori di fondi pubblici, inclusi PNRR e PNC
Gli enti pubblici devono verificare l’esistenza della polizza anche per il personale già assunto e aggiornare le procedure di assunzione, assicurandosi che la copertura sia attiva prima dell’inizio dell’incarico.
Tre punti chiave della Legge 1/2026
- Colpa grave: definizione più chiara dei comportamenti che possono generare responsabilità erariale.
- Ruolo della Corte dei Conti: rafforzamento del controllo consultivo.
- Assicurazione obbligatoria: copertura personale per proteggere il patrimonio del funzionario.
In caso di danno erariale per colpa grave, il funzionario risponde fino al 30% del danno accertato, con limite massimo pari al doppio della retribuzione lorda annua. Il restante 70% rimane a carico dell’amministrazione.
Attenzione al doppio rischio
Il decreto introduce anche un punto cruciale: la possibilità di doppia responsabilità, erariale e civile:
- Azione erariale davanti alla Corte dei Conti (colpa grave)
- Azione civile davanti al giudice ordinario (anche per colpa lieve)
Questo significa che lo stesso fatto può esporre il funzionario a richieste di risarcimento separate, sia da parte della Corte dei Conti sia in sede civile.
Come deve essere la polizza
Non basta una semplice RC professionale: la polizza deve garantire due livelli di tutela:
- Responsabilità amministrativa da colpa grave: operativa davanti alla Corte dei Conti, conforme ai limiti di legge.
- Responsabilità civile per colpa lieve: copertura integrale, comprensiva di eventuale rivalsa dell’ente.
Il massimale deve essere adeguato al ruolo, al volume di risorse gestite e alla dimensione dell’ente. Una copertura simbolica non protegge dai rischi reali.
Chi offre soluzioni conformi
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