Il microcredito è un credito di piccolo ammontare finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far fronte a spese d’emergenza, nei confronti di tutte quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario: persone singole, società di persone, Srl semplificate, associazioni, cooperative per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di Microimpresa, società tra professionisti.
Con un apposito bando il Mise mette a disposizione circa 40 milioni di euro per il microcredito.
Chi vuole provare ad usufruire di questa possibilità di finanziamento si può rivolgere a uno dei diversi attori del mercato specializzati, che lo sostenga nei vari adempimenti necessari al suo ottenimento: commercialisti, consulenti del lavoro, banche, intermediari finanziari vigilati o operatori di microcredito, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n° 176/2014 ed art. 111 comma 1 e 3 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.), abilitati alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo.
La Banca d’Italia tiene l’elenco degli operatori di microcredito, vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti e può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
Il consulente del microcredito che esercita questa professione non essendo iscritto a un ordine professionale ma con i requisiti riconosciuti per farlo è quindi un professionista che può supportare le piccole realtà imprenditoriali per diverse funzioni: nello studio di fattibilità del progetto di avvio, presentando l’istanza sul portale del Mise per l’accesso alle garanzie del fondo per l’apertura di credito, attivando tutto quanto necessario a livello amministrativo per l’inizio dell’attività (se si tratta di neo-imprenditori), e anche seguire la regolare erogazione del finanziamento e la realizzazione del piano imprenditoriale presentato.
Anche l’operatore del microcredito non iscritto ad albi professionali può comunque, durante l’esercizio della propria attività, arrecare involontariamente danni a terzi.
Un commercialista o un consulente del lavoro che tra le varie mansioni decidano di esercitare anche le attività per il microcredito, per legge devono essere dotati di una polizza di responsabilità civile professionale per poter esercitare, assicurazione che per loro iscritti ai loro ordini professionali, comprende anche la copertura a dai rischi di erogare servizi per il microcredito.
Altrettanto consigliabile per gli operatori del microcredito non rientranti in un ordine professionale ma con i requisiti previsti per legge di poter esercitare in questo campo, è la stipula di una assicurazione di responsabilità civile professionale per danni a terzi, che è l’unica soluzione che permette di proteggere il patrimonio di questa categoria professionale da richieste di rimborsi, che possono essere anche ingenti, dovute a contestazioni per danni subiti dalla controparte.
Su assaperlo.com, il primo network digitale di assicurazioni e servizi per il professionista e il privato, con un solo click, è possibile valutare una delle migliori e più complete polizze di responsabilità civile professionale, opportunatamente studiata per gli operatori di microcredito non iscritti a un ordine professionale ,ai sensi dell’art. 3 del D.M. n° 176/2014 ed art. 111 comma 1 e 3 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.). abilitato alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo.
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