Quando un professionista esercita la propria attività, deve tenere in considerazione anche un rischio che non è comunque mai da sottovalutare: ossia che, nel caso in cui lui stesso dovesse venire a mancare, i suoi eredi potrebbero rispondere di eventuali mancanze da lui inavvertitamente compiute quando esercitava in vita.
Può infatti capitare che un cliente, anche se il professionista è prematuramente defunto, si possa rivalere sugli eredi per problematiche attinenti alla responsabilità civile e alla corretta esecuzione del mandato.
La legge italiana in questi casi prevede che l’azione giudiziaria portata avanti nei confronti del professionista prosegua comunque contro gli eredi che accettano l’eredità, ai quali sarà notificato l’atto di citazione.
Può accadere in questi casi, soprattutto se la richiesta di indennizzo è molto alta, che gli eredi si trovino costretti a rinunciare all’eredità, per evitare di dover fronte al risarcimento economico richiesto dal cliente che si sente danneggiato, in quanto non hanno ben chiaro se l’assicurazione di RC professionale sottoscritta dal cliente può venire in loro aiuto.
A questo proposito si è recentemente espressa la Cassazione con l’ord. n. 3288/22: “qualora il professionista deceduto abbia stipulato in vita un’assicurazione per la propria responsabilità professionale, eventuali mancanze o danni avvenuti nei confronti dei clienti non hanno ricadute sugli eredi, in quanto a dover rispondere è l’assicurazione con cui il professionista stesso aveva siglato apposita polizza”.
L’evento giuridico che ha portato a questo orientamento è stato il caso di un cliente che ha chiesto, dopo la prematura scomparsa del suo avvocato, un indennizzo di 11.000 euro per una mancanza professionale relativa all’obbligo informativo e quindi per negligenza, nell’espletamento del mandato difensivo.
Questa ordinanza della Cassazione pone quindi una base importante che costringe l’assicuratore a dover rispondere anche in caso di decesso del professionista assicurato, per qualsiasi danno di responsabilità civile si possa verificare anche dopo la morte del professionista, a prescindere dalle clausole che possono essere state sottoscritte a questo proposito nel contratto.
E’ bene quindi che ogni professionista sia a conoscenza di questo nuovo orientamento giuridico e nello stesso tempo si affidi a degli assicuratori o intermediari assicurativi con un considerevole prestigio in questo ambito.
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