Se il Superbonus 110% aveva conferito un ruolo di primo piano alla figura del tecnico edile, un’altra manovra del governo sta per riportare di nuovo sotto i riflettori il lavoro degli ingegneri che operano nel settore dell’edilizia.
Ci riferiamo nello specifico a quello che viene definito come Piano di Transizione 5.0, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dai fondi europei del Next Generation EU, che mira a promuovere la transizione ecologica e digitale del Paese.
Con il Piano di Transizione 5.0 saranno erogati incentivi, sotto forma di crediti di imposta, a quelle aziende che investiranno entro il 31 dicembre 2025 in progetti di efficientamento energetico, sia per quanto riguarda la produzione che gli impianti di energia rinnovabile.
Secondo questo piano, questi investimenti agevolati producono un credito di imposta che le aziende possono utilizzare in compensazione.
Per poter accedere al credito di imposta però, sono state rese obbligatorie due perizie asseverate che possono essere svolte solo da alcune figure professionali specifiche.
DUE PERIZIE TECNICHE NECESSARIE
Una prima perizia deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori, per dimostrare l’ammissibilità del progetto, certificando i risparmi che si prevede si possono ottenere, e una seconda perizia deve essere eseguita al termine, per certificare che gli investimenti siano stati fatti effettivamente secondo quanto dichiarato dalla perizia iniziale.
Queste tipologie di certificazioni, nel momento in cui si scrive questo articolo (13 settembre 2024), possono essere svolte solo da determinati attori: tra i professionisti iscritti agli ordini solo gli Ingegneri appartenenti alla sezione A dell’albo.
Al di fuori degli ordini professionali sono abilitati a rilasciare queste asseverazioni: le Esco, ossia quelle realtà che operano effettuando l’analisi energetica di impianti ed edifici per le grandi aziende, certificate in base alla norma UNI CEI 11352; i professionisti esperti nella gestione dell’energia accreditati in base alla norma UNI CEI 11339; gli organismi di valutazione della conformità accreditati sulla base di diverse norme Uni in tema di energia.
Nell’ambito del piano di Transizione 5.0, altre categorie di ingegneri (compresi nella sezione B), i periti, i dottori forestali e gli agronomi possono invece firmare solo e le perizie sui beni oggetto di investimento.
COSA CAMBIA PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE PER GLI INGEGNERI
Va ricordato in ogni caso che, per svolgere la professione di libero professionista come ingegnere o perito, è comunque obbligatorio per legge essere dotati di una polizza di responsabilità civile professionale.
Al 13 settembre 2024 (data di questo articolo), il decreto attuativo del piano di transizione 5.0 DL19/2024 stabilisce che i professionisti sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della Responsabilità Civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione, cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Non è ancora stato definitivamente chiarito a livello legislativo, se sia sufficiente la polizza di RC Professionale, oppure se sia necessario dedicare un massimale e quindi considerare anche la possibilità di stipulare una copertura specifica “single project” a garanzia dell’intervento oggetto di certificazione.
In attesa che questo punto cruciale sia ufficialmente chiarito, Assigeco propone 3 soluzioni di copertura assicurativa per ingegneri e periti che devono affrontare le certificazioni/asseverazioni/attestazioni energetiche previste dal Dl 19/2024.
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