Riportato sotto i riflettori dal Superbonus 110%, quello che è chiamato visto di conformità, o visto leggero, è stato introdotto già nel 1997 con l’articolo 35 del D.lgs. 241.
Il visto leggero è un’attestazione che comprova la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione rispetto alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti.
Nella maxi-agevolazione del Superbonus 110%, come è noto, il visto leggero è una condizione necessaria tutte le volte che il contribuente opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Può essere rilasciato solo da professionisti abilitati tra cui commercialisti e consulenti del lavoro che devono essere in possesso dell’apposita polizza di RC professionale con garanzia per il visto leggero.
Questo visto di conformità va ribadito è funzionale alla correttezza formale della dichiarazione e alla regolare tenuta delle scritture contabili e non comporta alcuna valutazione di merito, differenziandosi così dal visto pesante.
Previsto dall’articolo 36 D.lgs. 241/1997 per la certificazione tributaria, il cosiddetto visto pesante che è rilasciato dai revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, permette invece al professionista incaricato di esprimere un preciso giudizio professionale circa la corretta osservanza della normativa fiscale applicata dal contribuente esponendosi, pertanto, a potenziali responsabilità anche penali.
A differenza del visto leggero, quello pesante è un controllo sostanziale e non formale sulla corretta applicazione delle norme tributarie che interessano la determinazione, la quantificazione ed il versamento dell’imposta.
Secondo la Corte di cassazione, sezione 3^ penale, con la sentenza n. 19672/2019 emessa in data 13.03.2019 ha definito che il “visto pesante” implica un attento giudizio del professionista abilitato che può rilasciare la relativa certificazione richiesta solo qualora sussista la ragionevole convinzione della corretta osservanza della normativa applicabile.
Pertanto, la certificazione tributaria, a differenza del visto leggero, riveste carattere facoltativo e può essere rilasciato solo da professionisti che abbiano esercitato la professione per almeno 5 anni.
Il rilascio di un visto è in ogni caso un’operazione che richiede grande precisione.
Non va trascurato che chi rilascia visti di conformità leggero o pesante mendace risulta comunque esposto anche a sanzioni penali (ex articolo 39 D.lgs. 241/1997) e può essere coinvolto anche nel meccanismo del concorso nel reato di cui all’articolo 110 cod. pen.