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Visto di Conformità, Superbonus 110% e Assicurazione

Superbonus 110%: Polizza di Assicurazione per Visto di Conformità Leggero - Blog Assaperlo
Superbonus 110%: Polizza di Assicurazione per Visto di Conformità Leggero - Blog Assaperlo

Nell’articolato processo di accesso al Superbonus 110%, quando il contribuente opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, si rende obbligatoria l’apposizione del visto di conformità (definito come visto leggero) sull’apposita comunicazione dell’opzione “relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” da inviare telematicamente all’agenzia delle entrate, secondo i termini di scadenza che ogni anno vengono stabiliti per legge.

Il visto di conformità è stato introdotto dal decreto legislativo n. 241/1997 con due obiettivi: da un lato garantire ai contribuenti il corretto adempimento dei loro obblighi tributari e dall’altro rendere più semplice il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria delle posizioni e facilitare le procedure sui rimborsi IVA.

Quello che è definito come visto di conformità “leggero” è di fatto un’attestazione, resa dal professionista, sulla corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione: scritture contabili, oneri deducibili e detraibili, detrazioni e crediti d’imposta, scomputo delle ritenute d’acconto, versamenti. 

Possono rilasciare questo visto di conformità, necessario anche per i lavori con accesso al Superbonus 110% in determinate condizioni, le seguenti categorie professionali:

  • Dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • Consulenti del lavoro;
  • Il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri di assistenza fiscale per le imprese (CAF);
  • Soggetti iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (questi soggetti non sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni Modello 730).

Il professionista per poterlo inoltrare deve essere abilitato ai servizi telematici Entratel e deve avere trasmesso alla Direzione Regionale competente per il suo territorio la copia della propria polizza assicurativa unitamente alla dichiarazione di non essere stato soggetto a provvedimenti di sospensione o cancellazione dall’albo a cui appartiene.

 
Nell’ambito specifico del Superbonus 110% il visto di conformità “leggero” attesta:

  • la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta,
  • la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati (in quanto obbligatorie).

Il professionista in questo caso deve effettuare delle verifiche di controllo documentale analoghe a quelle che in genere effettua sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello 730.

Al di là dei lavori con accesso al Superbonus 110% infatti, il visto leggero viene applicato dal professionista per:

  • La compensazione dei crediti, relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui.
  • La presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, di ammontare superiore a 30.000 euro;
  • La presentazione delle dichiarazioni modello 730.

Dal momento che il Superbonus 110% è regolato da un incentivo statale, questo controllo deve essere effettuato con molta scrupolosità.
Il soggetto che deve rilasciare questo visto è infatti responsabile per gli errori commessi in sede di controllo finalizzato all’apposizione di questa attestazione.

Non va dimenticato infatti che un visto di conformità infedele sulle comunicazioni di opzione di scelta tra sconto o cessione del credito è punito con la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art. 39 comma 1 lett. a del Dlgs 241/97).

In caso di violazioni gravi o di violazioni ripetute, contestate dalla Direzione Regionale delle Entrate, è prevista anche la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da 1 a 3 anni, con provvedimenti di sospensione comunicati anche all’ordine di appartenenza che può dare seguito ad ulteriori sanzioni aggiuntive.

Per i professionisti contabili che siano alle prese, per la loro funzione, anche con lavori che prevedono la maxi-agevolazione del Superbonus 110%, è d’obbligo che siano in possesso di una polizza assicurativa di R.C. Professionale che comprenda esplicitamente la copertura per l’attività di apposizione del “visto leggero”.

Su Assaperlo.com, il primo digital network di assicurazioni e servizi, è possibile sottoscrivere comodamente l’assicurazione R.C. Professionale per commercialisti e consulenti del lavoro per questo tipo di attività in modo da poter gestire con serenità l’apposizione dell’attestazione anche per la maxi-agevolazione.

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