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Raggiunta l’Intesa sul Decreto Attuativo Legge Gelli

Decreto Attuativo Legge Gelli: Raggiunto l'Accordo - Blog Assaperlo
Decreto Attuativo Legge Gelli: Raggiunto l'Accordo - Blog Assaperlo

Dopo 5 anni, entra in fase operativa la famosa legge Gelli del 2017, secondo cui in caso di un danno a un paziente, è in primis la struttura ospedaliera che ne deve rispondere, ma che in caso di colpa grave del suo personale può rivalersi sul medico e/o sull’infermiere che dovrebbero essersi tutelati con una polizza di responsabilità civile professionale personale.

A inizio 2022, la conferenza Stato Regioni ha approvato il regolamento attuativo individuando le classi di rischio e fissando quindi i massimali minimi per le polizze che secondo la legge sono chiamati a sottoscrivere sia le strutture sanitarie pubbliche e private sia gli operatori sanitari.

La partita non è ancora definitiva, in quanto dopo la Conferenza Stato Regioni, si dovrà esprimere in merito il Consiglio di Stato, ma sicuramente è un significativo passo in avanti per una migliore attuazione della legge.
Il panorama a cui si rivolge questo importante passo in avanti del provvedimento Gelli, rappresenta di fatto gran parte del sistema sanitario italiano: ne sono coinvolti 200 aziende ospedaliere, circa 60 mila liberi professionisti, oltre 100 mila medici del settore pubblico e circa 25 mila professionisti, oltre a tutto il sistema delle cliniche private.

3 i capisaldi su cui si indirizza la nuova fase operativa che coinvolge la legge Gelli:

  1. Le strutture sanitarie sono responsabili, con una responsabilità contrattuale che si esaurisce in 10 anni, di eventuali eventi avversi che possono accadere al paziente sia dovuti ad errori medici sia ad effetti indesiderati o imprevisti nelle terapie.
  2. Qualora il personale di una struttura sanitaria venga riconosciuto colpevole per colpa grave, la struttura stessa si può rivalere sul medico o sull’infermiere, che, per evitare di essere esposto, deve a sua volta essere coperto da un’assicurazione.
  3. L’eventuale danno che il paziente contesta, si configura come una responsabilità extracontrattuale e che quindi si prescrive in cinque anni.

Dal confronto con le Regioni sono stati definiti anche i massimali di copertura: 1 milione per sinistro per i laboratori a 5 milioni per gli enti che svolgono le attività più a rischio come ortopedia, chirurgia, anestesiologia e ginecologia. Per i liberi professionisti il massimale si attesta invece fra un milione e due milioni.

Con la legge Gelli è stata definita anche la responsabilità economica del medico che può essere al massimo di 3 anni, elemento quest’ ultimo che ha portato più serenità al professionista sanitario che potrà contare da un lato sulla copertura della struttura e dall’altro sulla sua eventuale polizza privata che avrà stipulato.

Un ulteriore punto ad oggi fortemente discusso e presente anche nell’ Art. 38 bis del decreto PNRR (legge di conversione del Dl 152/2021) cita che l’efficacia delle coperture assicurative dovrebbe essere valida solo per i professionisti che abbiano assolto nell’ultimo triennio almeno il 70% degli obblighi formativi, in quanto si ritiene che un’opportuna formazione possa indurre gli operatori sanitari a essere più virtuosi e a ridurre di conseguenza i fattori di rischio.

Resta ancora aperto il dibattito in attesa della pronuncia dei Consiglio di Stato, ma diventa sempre più importante ed essenziale che gli operatori sanitari si dotino realmente di un’assicurazione di responsabilità civile professionale ad uso personale.

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